Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo VIII - Del trasporto

Art. 1697 · Codice Civile

Accertamento della perdita e dell'avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del Codice di procedura civile.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1697

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