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Codice Civile
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Art. 1697 · Codice Civile
Accertamento della perdita e dell'avaria
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del Codice di procedura civile.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1697
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