Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo I - Dell'introduzione della causa

Art. 169 · Codice di Procedura Civile

Ritiro dei fascicoli di parte

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
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Testo vigente

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