Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 169 · Codice di Procedura Civile
Ritiro dei fascicoli di parte
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Versione precedente
(mostra)
(nascondi)
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 169
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
