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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 169 · Codice Penale
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 169
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