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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo VI - Del matrimonio › Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
Art. 169 · Codice Civile
Alienazione dei beni del fondo
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 169
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