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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 169 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Procedure di gara regolamentate
2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all’ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell’esigenza di garantire una adeguata concorrenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 169
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