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Codice Civile
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Art. 1687 · Codice Civile
Riconsegna delle merci
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1687
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