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Codice Civile
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Art. 1685 · Codice Civile
Diritti del mittente
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1685
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