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Codice Civile
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Art. 1684 · Codice Civile
Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine».
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1684
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