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Codice Civile
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Art. 1683 · Codice Civile
Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1683
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