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Codice Civile
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Art. 1682 · Codice Civile
Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1682
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