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Codice Civile
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Art. 167 · Codice Civile
Costituzione del fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 167 (1)
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