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Codice Civile
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Art. 1660 · Codice Civile
Variazioni necessarie del progetto
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1660
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