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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo I - Dell'introduzione della causa
Art. 165 · Codice di Procedura Civile
Costituzione dell'attore
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
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Testo vigente
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