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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1645 · Codice Civile
Riconsegna del bestiame
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'articolo 1640.
Sono salvi le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1645
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