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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1640 · Codice Civile
Scorte morte
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma, che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1640
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