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Codice di Procedura Civile
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Art. 163-bis · Codice di Procedura Civile
Termini per comparire
omissis
Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno novanta giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171 ter decorrono rispetto all'udienza così fissata.
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fino al 28.02.2023
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