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Codice della Strada
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Art. 163 · Codice della Strada
Convogli militari, cortei e simili
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 163
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