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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 162 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea secondo le modalità di cui all’articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 163.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 162
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