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Legge Professionale Forense
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 16 · Legge Professionale Forense
Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio
a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 16 (2)
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