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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1599 · Codice Civile
Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1599
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