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Codice Civile
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Art. 1589 · Codice Civile
Incendio di cosa assicurata
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1589
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