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Codice Civile
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Art. 1578 · Codice Civile
Vizi della cosa locata
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1578
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