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Codice Civile
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Art. 1568 · Codice Civile
Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1568
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