Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo V - Della somministrazione

Art. 1563 · Codice Civile

Scadenza delle singole prestazioni

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1563

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