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Codice di Procedura Civile
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Art. 156 · Codice di Procedura Civile
Rilevanza della nullità
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 156
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