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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
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Art. 156 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Procedura ristretta
2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un’offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 156
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