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Codice di Procedura Penale
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Art. 155 · Codice di Procedura Penale
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.
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Fino al 29/12/2022
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