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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo III - Dei singoli contratti › Capo II - Del riporto
Art. 1548 · Codice Civile
Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Testo vigente
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