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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1533 · Codice Civile
Estrazione per premi o rimborsi
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1533
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