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Codice di Procedura Penale
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Art. 153 · Codice di Procedura Penale
Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
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Fino al 29/12/2022
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