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Codice Civile
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Art. 1516 · Codice Civile
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1516
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