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Codice Civile
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Art. 151 · Codice Civile
Separazione giudiziale
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 151
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