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Codice Civile
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Art. 1507 · Codice Civile
Vendita congiuntiva di cosa indivisa
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1507
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