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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 15-bis · Codice di Procedura Civile
Esecuzione forzata
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare é competente il tribunale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 15-bis
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