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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1492 · Codice Civile
Effetti della garanzia
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1492
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