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Codice Civile
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Art. 1487 · Codice Civile
Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1487
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