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Codice Civile
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Art. 1482 · Codice Civile
Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'articolo 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1482
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