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Codice Civile
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Art. 1477 · Codice Civile
Consegna della cosa
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1477
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