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Codice Civile
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Art. 1476 · Codice Civile
Obbligazioni principali del venditore
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1476
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