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Codice Civile
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Art. 1473 · Codice Civile
Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1473
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