Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo IV - Traduzione degli atti

Art. 147 · Codice di Procedura Penale

Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 147

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