Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Dei contratti in generale › Capo XIV - Della risoluzione del contratto

Art. 1457 · Codice Civile

Termine per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1457

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