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Codice Civile
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Art. 1448 · Codice Civile
Azione generale di rescissione per lesione
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1448
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