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Codice Civile
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Art. 1447 · Codice Civile
Contratto concluso in istato di pericolo
Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1447
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