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Codice di Procedura Civile
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Art. 143 · Codice di Procedura Civile
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 143
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