Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Dei contratti in generale › Capo XII - Dell'annullabilità del contratto

Art. 1425 · Codice Civile

Incapacità delle parti

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.
È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1425

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