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Codice Civile
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Art. 1414 · Codice Civile
Effetti della simulazione tra le parti
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1414
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