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Codice Civile
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Art. 1408 · Codice Civile
Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1408
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