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Codice di Procedura Penale
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Art. 140 · Codice di Procedura Penale
Modalità di documentazione in casi particolari
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 140
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