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Costituzione
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 14 · Costituzione
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali..
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 14 (2)
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